8/28/2016

LEGGE COSTITUZIONALE Referendum2016 #PerchèvotoNo

Sfido la popolazione Italiana (esclusi gli addetti ai lavori) abituati a pane e SPORT a leggersi o studiare il testo costituzionale che si andrà a votare ma dubito che avrete la pazienza di farlo. (Data votazioni non definita per molteplici problemi)per capire se votare SI o NO e quali benefici porterà.

Matteo Renzi e Elena Boschi dovranno solo convincere i milioni di ANALFABETI LAUREATI FUNZIONALI ,che con questa riforma si mandano a casa senatori su senatori,il risparmio in soldi sarà minimo ma il potere decisionale per il manovratore al comando sarà immenso senza contare il resto. Capire per il normale cittadino il significato è una impresa, d'altronde i burocrati sono pagati per questo per non scrivere in modo SEMPLICE e comprensibile per raggirare la volontà dei cittadini.
Questo è il classico SOGGIOGO di una intera popolazione  (senza offese per nessuno). 

Mio nonno mi ha confidato: Voterò si ad un cambiamento della costituzione solo quando saranno inseriti tra i diritti fondamentali quella della applicabilità di ogni legge che sia immediatamente comprensibile da chiunque debba rispettarla.


Pubblichiamo il testo del disegno di legge di riforma costituzionale approvato dalla Camera dei Deputai il 12 aprile 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.88 del 15 aprile 2016

La riforma del bicameralismo e del titolo V, promossa dal ministro Boschi, si avvia dunque verso il voto popolare attraverso un referendum che si terrà presumibilmente ad ottobre 2016.
Ecco le novità in sintesi:
Da nuovo Senato a fine bicameralismo perfetto.
Snellimento del procedimento legislativo

Maggiore democrazia diretta

CAMERA DEI DEPUTATI
TESTO LEGGE COSTITUZIONALE  

Testo di  legge  costituzionale  approvato  in  seconda  votazione  a maggioranza assoluta,  ma  inferiore  ai  due  terzi  dei  membri  di ciascuna  Camera,  recante:  «Disposizioni  per  il  superamento  del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento  dei  costi  di  funzionamento  delle  istituzioni,   la soppressione del CNEL e la revisione del  titolo  V  della  parte  II della Costituzione». (16A03075) 
(GU n.88 del15-04-2016)


Avvertenza:

Il testo della legge costituzionale e' stato approvato  dal  Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la  maggioranza  assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 20 gennaio 2016, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza  assoluta  dei suoi componenti, nella seduta del 12 aprile 2016.
Entro tre mesi dalla pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o  cinque  Consigli  regionali  possono  domandare  che  si proceda al referendum popolare.
Il presente comunicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 3  della legge 25 maggio 1970, n. 352.
Capo I 


MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE 

Art. 1. 
(Funzioni delle Camere). 

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.
La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.
Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».

Art. 2. 

(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica).

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.
Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio».

Art. 3. 

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione).

1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati».

Art. 4. 

(Durata della Camera dei deputati). 

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

Art. 5. 

(Modifica all'articolo 63 della Costituzione).

1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali».

Art. 6. 
(Modifiche all'articolo 64 della Costituzione). 

1. All'articolo 64 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari.

Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni»;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni».

Art. 7. 
(Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica). 

1. All'articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore».

Art. 8. 
(Vincolo di mandato). 

1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 67. – I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».

Art. 9. 
(Indennità parlamentare). 

1. All'articolo 69 della Costituzione, le parole: «del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

Art. 10. 

(Procedimento legislativo). 

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati».

Art. 11. 
(Iniziativa legislativa). 

1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica»;

b) al secondo comma, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centocinquantamila» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione».

Art. 12. 
(Modifica dell'articolo 72 della Costituzione). 

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 72. – Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.
Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70.
Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge».

Art. 13. 

(Modifiche agli articoli 73 e 134 della Costituzione). 

1. All'articolo 73 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti:
«Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata».

2. All'articolo 134 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 73, secondo comma».

Art. 14. 
(Modifica dell'articolo 74 della Costituzione). 

1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 74. – Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.
Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata».

Art. 15. 

(Modifica dell'articolo 75 della Costituzione). 

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 75. – È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum».

Art. 16. 
(Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza). 

1. All'articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «disposta con legge»;

b) al secondo comma, le parole: «alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce»;

c) al terzo comma:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell'articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione»;

2) al secondo periodo, le parole: «Le Camere possono» sono sostituite dalle seguenti: «La legge può» e le parole: «con legge» sono soppresse;

d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.
I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.

Nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto».

Art. 17. 
(Deliberazione dello stato di guerra). 

1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 78. – La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari».

Art. 18. 

(Leggi di amnistia e indulto). 

1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,».

Art. 19. 

(Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali). 

1. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati autorizza» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere».

Art. 20. 
(Inchieste parlamentari). 

1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 82. – La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.
A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».

Capo II 


MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE 

Art. 21. 

(Modifiche all'articolo 83 della Costituzione in materia di delegati regionali e di quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica). 

1. All'articolo 83 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti».

Art. 22. 
(Disposizioni in tema di elezione del Presidente della Repubblica). 

1. All'articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «e i delegati regionali,» sono soppresse e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune»;

b) al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova».

Art. 23. 

(Esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica). 

1. All'articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «del Senato» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;

b) al secondo comma, le parole: «il Presidente della Camera dei deputati indice» sono sostituite dalle seguenti: «il Presidente del Senato indice», le parole: «le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera dei deputati è sciolta» e la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sua».

Art. 24.

(Scioglimento della Camera dei deputati). 

1. All'articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».

Capo III 


MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE 

Art. 25. 

(Fiducia al Governo). 

1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;

b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia» sono sostituite dalle seguenti: «La fiducia è accordata o revocata»;

c) al terzo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «innanzi alla Camera dei deputati»;

d) al quarto comma, le parole: «di una o d'entrambe le Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;

e) al quinto comma, dopo la parola: «Camera» sono inserite le seguenti: «dei deputati».

Art. 26. 
(Modifica all'articolo 96 della Costituzione). 

1. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «del Senato della Repubblica o» sono soppresse.

Art. 27. 
(Modifica all'articolo 97 della Costituzione). 

1. Il secondo comma dell'articolo 97 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione».

Art. 28. 
(Soppressione del CNEL). 

1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.

Capo IV 


MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE 

Art. 29. 

(Abolizione delle Province). 

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «dalle Province,» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.

Art. 30. 
(Modifica all'articolo 116 della Costituzione). 

1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, m), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l'estero, s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata».

Art. 31. 
(Modifica dell'articolo 117 della Costituzione). 

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;

n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;

o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale;

p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;

t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;

u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;

v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;

z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».

Art. 32. 
(Modifiche all'articolo 118 della Costituzione). 

1. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «Province,» è soppressa;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori»;

c) al secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;

d) al terzo comma, le parole: «nella materia della tutela dei beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici»;

e) al quarto comma, la parola: «, Province» è soppressa.

Art. 33. 
(Modifica dell'articolo 119 della Costituzione). 

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 119. – I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni. Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle medesime funzioni.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».

Art. 34. 
(Modifica all'articolo 120 della Costituzione). 

1. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Il Governo» sono inserite le seguenti: «, acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente».

Art. 35. 
(Limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali ed equilibrio tra i sessi nella rappresentanza). 

1. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i princìpi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza».

Art. 36. 
(Soppressione della Commissione parlamentare per le questioni regionali). 

1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è adottato previo parere del Senato della Repubblica».

Capo V 


MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE 

Art. 37. 
(Elezione dei giudici della Corte costituzionale). 

1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica»;

b) al settimo comma, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».

Capo VI 


DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 38. 
(Disposizioni consequenziali e di coordinamento). 

1. All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

2. L'articolo 58 della Costituzione è abrogato.

3. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 61. – L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.
Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

4. All'articolo 62 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

5. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano» sono sostituite dalle seguenti: «Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara».

6. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati» e la parola: «rispettivi» è sostituita dalla seguente: «suoi»;

b) al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati ogni anno approva»;

c) al sesto comma, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,».

7. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;

b) all'ottavo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, previa l'autorizzazione di entrambe le Camere»;

c) al nono comma, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati».

8. La rubrica del titolo V della parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni».
9. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «, delle Province» sono inserite le seguenti: «autonome di Trento e di Bolzano».
10. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».
11. All'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».
12. All'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, le parole: «della Provincia o delle Province interessate e» sono soppresse e le parole: «Province e Comuni,» sono sostituite dalle seguenti: «i Comuni,».
13. All'articolo 133 della Costituzione, il primo comma è abrogato.
14. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati».

15. Alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. – 1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera dei deputati, anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che non sono membri della medesima Camera dei deputati»;

b) le parole: «Camera competente ai sensi dell'articolo 5» e «Camera competente», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Camera dei deputati».

16. All'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, al primo periodo, le parole: «da questo in seduta comune delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «da ciascuna Camera» e le parole: «componenti l'Assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «propri componenti»; al secondo periodo, le parole: «l'Assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascuna Camera».

Art. 39. 
(Disposizioni transitorie). 

1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e della Provincia autonoma di Trento, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista.

2. Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 1.

3. Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sciolte entrambe le Camere, non si procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica.

4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato della Repubblica ha luogo, in base alle disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgano anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.

5. I senatori eletti sono proclamati dal Presidente della Giunta regionale o provinciale.

6. La legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 4.
7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato della Repubblica.
8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, conseguenti alla medesima legge costituzionale.
9. Fino all'adeguamento del regolamento della Camera dei deputati a quanto previsto dall'articolo 72, settimo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 12 della presente legge costituzionale, in ogni caso il differimento del termine previsto dal medesimo articolo non può essere inferiore a dieci giorni.
10. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 37 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
11. In sede di prima applicazione, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, su ricorso motivato presentato entro dieci giorni da tale data, o entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, le leggi promulgate nella medesima legislatura che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte al giudizio di legittimità della Corte costituzionale. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni. Anche ai fini di cui al presente comma, il termine di cui al comma 6 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano conformano le rispettive disposizioni legislative e regolamentari a quanto ivi stabilito.
12. Le leggi delle Regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 31 della presente legge costituzionale.
13. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e sino alla revisione dei predetti statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e resta ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione; a seguito della suddetta revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.
14. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste esercita le funzioni provinciali già attribuite alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Art. 40. 
(Disposizioni finali). 

1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è soppresso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del CNEL, per le attività relative al patrimonio, compreso quello immobiliare, nonché per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti e per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.
2. Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali.
3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all'integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno statuto unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite le procedure per le modificazioni successive da approvare in conformità ai princìpi di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso. Le Camere definiscono altresì di comune accordo le norme che regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi.
4. Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale. Il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione.
5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, primo comma, della Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59, secondo comma, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
6. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all'ultimo censimento. In sede di prima applicazione ogni consigliere può votare per due liste di candidati, formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori.
 
Art. 41. 
(Entrata in vigore). 

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 28, 35, 39, commi 3, 7 e 11, e 40, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata applicazione.

8/26/2016

Quando il denaro muore


di Gary North
È raro che il denaro possa morire, ma di tanto in tanto accade. È morto in Germania e Austria nel 1921-1923. È morto in Ungheria dopo la seconda guerra mondiale. È morto in Zimbabwe nel 2008-9, quando il resto del mondo era in recessione.
È raro che il denaro possa morire, ma di tanto in tanto accade. È morto in Germania e Austria nel 1921-1923. È morto in Ungheria dopo la seconda guerra mondiale. È morto in Zimbabwe nel 2008-9, quando il resto del mondo era in recessione.
Ecco un caso famoso:
Or in tutto il paese non c'era pane, perché la carestia era gravissima; il paese d'Egitto e il paese di Canaan languivano a motivo della carestia. Giuseppe ammassò tutto il danaro che si trovava nel paese d'Egitto e nel paese di Canaan, come prezzo del grano che si comprava; e Giuseppe portò questo danaro nella casa di Faraone. E quando il danaro fu esaurito nel paese d'Egitto e nel paese di Canaan, tutti gli Egiziani vennero a Giuseppe e dissero: "Dacci del pane! Perché dovremmo morire in tua presenza? giacché il danaro è finito". E Giuseppe disse: "Date il vostro bestiame; e io vi darò del pane in cambio del vostro bestiame, se non avete più danaro". E quelli menarono a Giuseppe il loro bestiame; e Giuseppe diede loro del pane in cambio dei loro cavalli, dei loro greggi di pecore, delle loro mandrie di buoi e dei loro asini. Così fornì loro del pane per quell'anno, in cambio di tutto il loro bestiame. Passato quell'anno, tornarono a lui l'anno seguente, e gli dissero: "Noi non celeremo al mio signore che, il danaro essendo esaurito e le mandrie del nostro bestiame essendo passate al mio signore, nulla più resta che il mio signore possa prendere, tranne i nostri corpi e le nostre terre.  (Gen. 47:13-18)
La vecchia moneta in Egitto era morta. Era stata sostituita da un'altra: il grano. Aveva i tratti caratteristici del denaro. Era divisibile, portabile, facilmente riconoscibile e aveva un alto valore di mercato in relazione al volume e al peso. In tempi normali, il grano deficitava di queste quattro caratteristiche. Ma durante una carestia, le acquisiva temporaneamente. Questo è il motivo per cui, durante le carestie, il grano è denaro. Questo è il motivo per cui coloro che lo possiedono diventano ricchi, ammesso che non vengano uccisi.
"Non puoi mangiare l'oro." È una frase che solevo sentire da una persona che ridicolizzava il gold standard. Ma questo non è un buon argomento contro l'oro. Si tratta di un argomento a favore del cibo. Non solo non si può mangiare l'oro, non si può mangiare neanche il denaro di carta e le carte di credito in plastica. Quando il cibo è scarso, il denaro non ha più valore rispetto al cibo. Il denaro non può sostenere la vita, il cibo sì invece. Le previsioni degli egiziani erano inesatte. Avevano conservato il loro denaro piuttosto che acquistare cibo la stagione precedente e metterlo da parte. Le previsioni di Giuseppe erano esatte. Questo lo mise a capo del futuro dell'Egitto.
Ma cosa sarebbe successo se gli egiziani avessero sentito parlare del sogno e dell'interpretazione di Giuseppe? Che cosa sarebbe successo se tutti avessero creduto alla sua storia? Il denaro sarebbe morto l'anno precedente. Se tutti fossero corsi ad acquistare il raccolto, avrebbero scoperto che le loro offerte competitive avrebbero fatto salire il prezzo del grano. Questo aumento dei prezzi non sarebbe stato così marcato come quello dell'anno seguente, quando ci sarebbe stata una drastica riduzione dell'offerta di grano, ma sarebbe stata sufficiente a trasformare il grano in denaro.
PICCO DEL MERCATO
Questo dovrebbe metterci in guardia: non tutti possono uscire da un mercato al suo picco. Il motivo: oggi la quantità offerta per la vendita al prezzo di ieri, supera la quantità domandata al prezzo di ieri. Se i venditori vogliono tirarsene fuori, devono vendere ad un prezzo inferiore a quello di ieri. Se tutti vogliono tirarsene fuori oggi e nessuno vuole comprare, il prezzo scende a zero. Il mercato cessa di esistere.
Visto che è raro che noi possiamo vedere il futuro nello stesso modo contemporaneamente, i mercati non scendono a zero molto spesso. Ma nel passaggio biblico, abbiamo un caso in cui un gran numero di persone vede il futuro nello stesso modo contemporaneamente. Tutti hanno cercato di uscire dal vecchio mercato — il mercato del denaro — nello stesso momento. Così, il vecchio denaro è morto. Quello che era stato denaro l'anno precedente, ha cessato d'esserlo.
Quando avvengono eventi come questi, cambiamenti sociali senza precedenti sono all'ordine del giorno. Quando cala il valore del denaro, cala anche il precedente consenso sociale. Il valore del denaro si basa sul consenso. La popolazione prevede normalmente il futuro in questo modo: "Domani sarà più o meno come oggi." La maggior parte delle volte tale previsione è corretta. Ma quando non lo è, i membri della società scoprono che i loro sogni e progetti svaniscono. Cercano qualcuno da incolpare. Se incolpano loro stessi, sono maturi per il pentimento. Se incolpano i loro leader, la società è matura per una rivoluzione.
Prendete in considerazione gli anni '20. Gli "anni ruggenti" ruggivano di fiducia nelle nazioni alleate vittoriose. La gente aveva fiducia nelle interpretazioni di Freud per giustificare la loro infedeltà sessuale. Sognavano di diventare ricchi grazie ad un mercato azionario perennemente in ascesa. Poche persone guardavano con fascino la Germania e l'Austria che avevano distrutto le loro valute in un'ondata d'inflazione, 1920-1923. Ma poi tutto tornò alla normalità in entrambe le nazioni, e il boom dei prestiti passò dalle economie alleate a quelle sconfitte.
Negli Stati Uniti Darwin regnava sovrano dopo l'umiliazione del fondamentalismo nel processo di Scopes nel 1925 e la morte, cinque giorni dopo, di William Jennings Bryan. Sembrava che fosse iniziata una nuova era, un'epoca di illuminismo laico, tecnologia miracolosa e crescita economica. Liberati dalla "vecchia superstizione," gli uomini mangiavano, bevevano ed erano allegri. "Venite, io prenderò vino e ci ubriacheremo di bevande inebrianti; domani sarà come oggi, ce n'è una riserva molto grande." (Isaia 56:12)
Il sogno è finito in modo miserevole: la Grande Depressione, l'ascesa di Hitler, l'ascesa dello stato sociale e la seconda guerra mondiale. È stato proclamato un nuovo dio: il dio della pianificazione centrale. Questo dio è stato adorato da un manipolo di discepoli sin dal 1880, ma ora sarebbe stato posto sul trono, in tutto il mondo. Gli uomini proclamarono la saggezza delle élite scientifiche, le quali avrebbero usato la forza per ridistribuire la ricchezza del mondo. Ci sarebbe stata ricchezza per tutti.
Nel 1929 tutti non potevano tirarsi fuori contemporaneamente dal mercato azionario. Molti hanno cercato di farlo ad ottobre. Il mercato era stato in forte espansione a partire dalla fine della recessione nel 1921. Nel 1929 le persone avevano dimenticato che esistono i cicli economici nella vita. Nel 1931 la casa editrice Viking pubblicò una piccola antologia delle previsioni ottimistiche riguardanti l'economia e il mercato. Il libro aveva un titolo tipicamente americano, Oh, Yeah? Nel 1931 il peggio doveva ancora venire.
Nel 1929 il mercato aveva raggiunto il picco: nelle azioni e nella più antica tradizione americana dell'individualismo. Naturalmente questa tradizione è stata sotto attacco sin dalla Guerra Civile (1861-1865). In Gran Bretagna è stata sotta attacco sin dal 1870. In Germania l'individualismo non aveva alcuna tradizione. Nel 1929 lo stato sociale stava per diventare la nuova ideologia. Lo stato avrebbe presto usato la coercizione su una scala senza precedenti per "salvare il capitalismo da sé stesso", come recitava lo slogan.
Quando gli uomini di una certa intelligenza proclamano che l'unica salvezza dell'uomo autonomo sarà sempre a sua disposizione, dirigetevi verso le uscite. Il mercato si sta avvicinando ad un nuovo picco.
È INIZIATO TUTTO NEL 1694
Nel 1694 il governo britannico concesse l'atto costitutivo ad una banca di proprietà privata, affinché servisse la nazione come banca centrale: la Banca d'Inghilterra. Questa istituzione di proprietà privata avrebbe avuto in possesso la sovranità politica riservata di norma al governo civile: il diritto di creare denaro. Questa istituzione è stata unica nella storia occidentale. Avrebbe avuto il diritto di emettere moneta e credito sulla base di riserve di debito pubblico. La Banca d'Inghilterra divenne il modello per tutte le banche centrali del futuro.
In un primo momento è stata l'unica. Si era guadagnata la sua autorità sul denaro per mezzo di una promessa: comprare il debito del governo britannico. La banca promise di fare in modo che ci fosse sempre stato un mercato per i titoli di stato britannici. In cambio, la banca avrebbe avuto autorità sull'emissione del credito. Era un accordo comodo e molto redditizio per il gruppo chiuso di investitori della banca.
In questo secolo, il modello della Banca d'Inghilterra si è diffuso in ogni nazione industriale e nella maggior parte delle altre. Ogni nazione ha la sua banca centrale presumibilmente indipendente. La giustificazione di questa indipendenza è che i banchieri centrali non saranno tentati di soddisfare quei politici che richiederanno l'inflazionamento della moneta. C'è un grosso problema con questo argomento: le banche centrali e le banche commerciali traggono profitto dall'emissione di moneta fiat. Il XX secolo è stato il secolo dell'inflazione. È stato il secolo del settore bancario centrale.
L'OBIETTIVO DEL NWO: UNA MONETA UNICA
Il Nuovo Ordine Mondiale ha sempre voluto una moneta centrale. È fondamentale per uno stato centrale.
L'euro è il meglio che potevano ottenere. Questo non fa ben sperare per il NWO.
La zona Euro ha una moneta unica. Le nazioni della zona Euro hanno deciso di raccogliere le tasse in euro.
In teoria, l'euro potrebbe essere legato all'oro. La Banca Centrale Europea potrebbe quindi stabilire una completa convertibilità dell'euro in oro ad un rapporto fisso. "Portate X euro alla vostra banca locale e otterrete un certo ammontare d'oro." Altre banche centrali potrebbero fare lo stesso.
Ma i banchieri centrali non vogliono una cosa del genere. Nemmeno i governi civili. Un gold coin standard riduce l'autorità dei banchieri e dei politici nel creare soldi e spenderli senza dover prima ricevere nuovi depositi (banche) o aumentare le tasse. Un gold coin standard li costringe ad uscire dal business della creazione di moneta. Non possono più manipolare l'economia attraverso la creazione di denaro fiat. Questo riduce il loro potere, o, come preferiscono definirla loro, la loro flessibilità. Banchieri e stati è come se fossero incatenati da manette d'oro, e soffrono profondamente per questa restrizione.
Ciò che vogliono i banchieri centrali è flessibilità e stabilità allo stesso tempo. Vogliono controllare l'offerta di moneta nazionale, ma vogliono che le loro valute rimangano in circolazione ad un rapporto fisso con le altre. Preferiscono sempre inflazionare, ma non possono essere tutti d'accordo sul tasso d'inflazione adeguato. Vogliono essere come Dio, creare ricchezza con il potere fiat della loro parola collettiva. Ma i banchieri centrali hanno un problema: non si fidano degli altri banchieri centrali. Inoltre, non si fidano dei politici. E i politici non si fidano di loro.
Nella preparazione del trattato di Maastricht, i team di programmatori delle banche commerciali avevano un compito impossibile: creare un programma sui tassi di cambio che avesse consentito alle banche di operare come se avessero avuto una sola valuta quando invece ce n'erano 17.
I governi europei hanno un programma: creare la prima fase di un unico ordine mondiale. Secondo loro non troveranno resistenza. Un sistema con una moneta unica è il marchio della nuova sovranità politica inter-europea. Nulla ritarderà l'arrivo di questo nuovo agente sovrano. Se i codici di computer non lo permetteranno, allora tanto peggio per i codici di computer.
L'arroganza dell'uomo è alle stelle. Sin dalla torre di Babele, non s'era più vista un tale sovrastima della capacità dell'uomo. I risultati saranno simili. La torre di Bruxelles non verrà finita.
POLITEISMO E DIVISIONE DEL LAVORO
Siamo arrivati ​​ad un punto particolarmente vulnerabile nella storia. Credo che sia il punto più vulnerabile nella storia dell'uomo. L'uomo oggi crede nell'uomo. Sebbene gli occidentali riconoscano l'importanza della religione come cemento sociale che mantiene i cittadini obbedienti, non riconoscono l'autorità della legge di Dio. Non esiste alcun quadro morale, perché non esiste alcun quadro teologico. Non c'è altro dio se non quello della pianificazione centrale.
La società ha adottato alcune regole economiche, ma sono pragmatiche. Non hanno radici né nella teologia né nella metafisica. Il darwinismo ha verniciato il regno del soprannaturale con vernice rossa e poi ha dato occhiali da sole rossi a tutti coloro che frequentano le scuole pubbliche, le strutture d'intrattenimento e quasi tutti gli istituti d'istruzione superiore accreditati. "Non vedete niente, vero? Certo che no."
Questo ha portato la società a finire in trappola. Abbiamo fatto affidamento su esperti affinché inquadrassero le questioni morali, ma lo hanno fatto usando il darwinismo. Abbiamo creduto che l'economia fosse moralmente neutra — una questione di pragmatismo — ciononostante l'unica moralità accettata dagli economisti di libero mercato è il vangelo dell'efficienza del mercato. L'efficienza è il dio trionfale del nostro tempo, soprattutto ora che il dio della proprietà socialista è andato in bancarotta.
Ma, per parafrasare la madre di Forrest Gump, efficienza è chi efficienza fa. L'efficienza sotto una serie di condizioni potrebbe non essere efficienza sotto un'altra serie di condizioni. Ciò che ha funzionato ieri potrebbe non funzionare domani. Questa è la legge del darwinismo — l'unica legge del darwinismo. Vi è sempre la possibilità di un gene mutante casuale, o un cambiamento nell'ambiente. Cambiate l'ambiente e cambierete l'equilibrio della natura. Una nuova specie potrebbe rivelarsi capace di sopravvivere in questo nuovo ambiente.
I darwinisti sociali sono alla ricerca di un fattore mutante casuale? Uno è stato pianificato: il Millennium Bug. Cercano la prova di un contesto mutato? Sembra che uno sia imminente: il crollo del sistema bancario a riserva frazionaria. Le regole del gioco — la concorrenza — stanno per cambiare. Com'è vero che le regole sono cambiate per la Torre di Babele, cambieranno anche quelle dell'efficienza economica nel futuro prossimo.
UN MONITO NEL 1942
Wilhelm Röpke non è stato l'economista di libero mercato più tecnico del nostro tempo, ma è stato il più preciso. È stato quell'economista di libero mercato che senza mezzi termini ha affermato che la teoria sociale è più ampia della teoria economica. L'economia è un sottoinsieme della teoria sociale, non il contrario. Röpke ha speso una grande quantità di tempo a riflettere sui fondamenti morali dell'ordine sociale moderno.
La Ricchezza delle Nazioni (1776) di Adam Smith inizia con una descrizione della produzione di uno spillo da parte di un artigiano. Un tale uomo poteva produrre una dozzina di spilli al giorno. Ma con le macchine, un gruppo di uomini poteva produrre migliaia di spilli. La differenza è la divisione del lavoro.
La divisione del lavoro ha reso l'Occidente la società più ricca nella storia dell'uomo. Ma per raggiungere questa ricchezza, disse Röpke, abbiamo ceduto la nostra vita al buon giudizio degli altri. Scrisse questo monito nel 1942. Viveva in Svizzera. Era un uomo segnato. I suoi libri erano stati soppressi dai nazisti. Se i nazisti avessero invaso e sconfitto le forze di difesa svizzere, probabilmente lui non sarebbe sopravvissuto. Nel frattempo, la divisione del lavoro era stata interrotta dalla guerra. La divisione del lavoro s'era ristretta. Questo mise in pericolo lo stile di vita delle persone.
Iniziò la sua analisi con la società. "Abbiamo visto che un rapporto economico serrato, che coinvolge una vasta scala di divisione del lavoro e un alto grado di dipendenza reciproca degli individui, è possibile solo in una serie di condizioni, tutte rientranti nell'integrazione 'socio-politica.' È quest'ultima che, in ultima istanza, fissa i limiti dell'integrazione economica. Ci dev'essere una struttura di istituzioni e un forte ordinamento giuridico, e dietro di essi, ci dev'essere un codice di norme osservato e principi di comportamento morali." Questo non è un problema tecnico; si tratta di una questione morale. La divisione del lavoro non sarebbe aumentata in Occidente senza un ordine sociale e morale.
È l'ordine morale e legale che ci protegge. "In questo modo, è possibile avere una società in cui tutti i membri possono sentirsi riparati in un'atmosfera di reciproca fiducia, sicurezza e continuità. Solo in questo modo è possibile ridurre e rendere sopportabile gli enormi rischi di un alto grado di dipendenza, inevitabilmente connesso con la divisione del lavoro." (p. 72) Cosa voleva dire con "enormi rischi"? Questi sono i rischi dell'interdipendenza. Se il quadro giuridico che sostiene il libero mercato dovesse fallire, la vita degli uomini sarebbe a rischio.
IL CIECO CHE ACCOMPAGNA UN ALTRO CIECO
Gli uomini hanno delegato ad altri il compito di produrre le merci che sostengono la vita. Questi altri hanno a loro volta delegato gran parte dei loro compiti alle macchine. Pochissime persone possono capire i linguaggi che fanno funzionare i computer.
Ora l'uomo considera sé stesso come un colosso che cammina a grandi passi attraverso la storia. Ma è dipendente. È totalmente dipendente dalle informazioni, soprattutto quelle riguardanti i prezzi. Se le informazioni sui prezzi spariranno all'improvviso, che cosa accadrà? Sarà cieco. E il rumore che lo circonderà lo renderà anche sordo.
Quel rumore possiamo immaginarlo. Quando gli assegni non saranno scritti in modo corretto, quando non ci si potrà fidare dei bonifici bancari, quando i comandi non potranno più essere eseguiti non appena verranno emessi, ognuno alzerà la cornetta del proprio telefono per chiamare qualcuno responsabile del proprio conto.
Tutto ciò che si acquista è espresso in denaro. Un prezzo è il prodotto di miliardi di offerte d'acquisto in competizione. Queste offerte d'acquisto ci danno informazioni sul valore di quasi tutto. La gamma dei prezzi per tutti i componenti di un'intera civiltà si basa sul sistema bancario a riserva frazionaria. Che cosa succede se c'è una corsa agli sportelli delle banche?
Il prezzo di ogni elemento che si compra cambierà drasticamente. Cadrà come una pietra, forse a zero, se lo stato si rifiuterà d'intervenire. Ma se né lo stato né la banca centrale creeranno cartamoneta per soddisfare la domanda di contanti, allora i prezzi saliranno alle stelle, almeno per un certo periodo di tempo. La cartamoneta non è la risposta. Come potete comprare qualcosa con i soldi di carta, se è necessario spedirli per posta? Non potete fidarvi del destinatario. Torniamo, quindi, al monito di Röpke sull'ordine morale e la divisione del lavoro. È possibile acquistare oltre i confini nazionali, o regionali, solo perché il destinatario si fida che la vostra banca onorerà il vostro pagamento. Cosa accade se la banca è vuota?
Se avviene una cosa del genere, e se non potete acquistare un oggetto guardando in faccia il venditore, allora non avrete alcun modo per acquistarlo. Né potrà farlo chiunque altro. Il castello di carte crollerà. La base di questo castello di carte è l'ordine morale e legale. Il secondo piano è il sistema dei prezzi e tutte le informazioni che esso trasmette. Questo castello di carte supporta l'intero ordine sociale. La sua costruzione è iniziata nel 1913 (Federal Reserve System).
"Quanto vale per te?" Questa domanda apparentemente innocua mantiene vivo il mondo di oggi. Di norma siamo in grado di fornire risposte rapide. Guardiamo il cartellino del prezzo, prendiamo in considerazione la nostra situazione finanziaria e diciamo: "Non tanto quanto mi stai chiedendo." Prendiamo decisioni, di giorno in giorno, perché abbiamo una buona idea di quanto possa valere quello che ci viene offerto in vendita. Questa storia finirà in un'economia dell'Alzheimer.
"Quanto vale per voi?" Questo è ciò che chiese Giuseppe al popolo d'Egitto. La risposta fu semplice: la loro stessa vita, la loro libertà. Si vendettero in schiavitù al faraone.
IO, LA MATITA
Nel 1957 Leonard E. Read scrisse quello che è diventato un classico, "Io, la matita." Che strumento meraviglioso è la matita. Read non aveva idea di come fosse fatta una matita, e questo fatto lo colpì. Parlò con un uomo che era a capo della produzione di matite. Nemmeno quest'ultimo sapeva come fossero fatte. La sua azienda acquistava tutti i componenti, ma non aveva idea di come fossero prodotti. Read si spinse oltre. Qualcuno sapeva come fossero fatte le macchine che creavano quei componenti? E le macchine che facevano le macchine? Conclusione: nessuno sa come fare una matita. Nessuno sa come fare una matita, ma una matita è così comune da costare poco — e quasi nessuno ci fa caso.
Allora come può accadere un tale miracolo? Grazie alla divisione del lavoro e alla libertà che abbiamo di stipulare contratti l'un l'altro. Moltiplicate l'esempio di Read per tutta la gamma di alimenti che compriamo e strumenti che usiamo. Tempo fa, recandomi presso un negozio di ferramenta, ricordo di un ragazzino che chiedeva al proprio genitore di come funzionasse un televisore. La risposta: spingendo un interruttore.
Cosa accadrebbe se l'interruttore non funzionasse come previsto? Un crollo dell'Occidente. Cosa accadrebbe se solo l'1% di essi non dovesse funzionare come previsto? Su quanti interruttori facciamo affidamento per tenerci in vita e far funzionare i nostri sistemi? La cascata di fallimenti creati dal fallimento di un misero 1% potrebbe essere sufficiente ad arrestare sistemi dopo sistemi, fino al punto in cui nessun interruttore funzionerà più.
Quanto varrebbe una matita se non poteste comprarne un'altra?
CONCLUSIONE
Il libero mercato può impedire che il denaro muoia nella maggior parte degli scenari. Ma in un vero disastro — una guerra nucleare o una pandemia causata da una guerra biologica — il denaro potrebbe venire meno. La divisione del lavoro potrebbe crollare. Questo è il motivo per cui conservare gelosamente la pace è fondamentale.
Se il nostro denaro dovesse risultare inutile, allora il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di possedere quel tipo di denaro che non sarà mai inutile. Ma mantenere la pace è fondamentale affinché il denaro possa continuare ad esistere. Tendiamo a dimenticarlo. Partiamo dal presupposto che la pace sia in qualche modo gratuita. Non lo è. Non esiste una cosa come una pace a costo zero.
traduzione di Francesco Simoncelli

8/25/2016

Pesca: stop in Adriatico. Occhio alle truffe,17 agosto 2016 - 15:55



Pesca chiusa in quasi tutto l'Adriatico, almeno fino al 5 settembre da Trieste a Bari, ma forse nel tratto tra le Marche e la Puglia anche fino alla fine del mese. Perchè? Si chiama fermo biologico, ovvero stop ai pescherecci per un mese (30 giorni), e fino a metà ottobre toccherà poi progressivamente anche a Ionio e Tirreno, con Sicilia e Sardegna che decideranno autonomamente quando dare il via al semaforo rosso per le imbarcazioni.

Lo stop periodico interessa dal 1985 tutti i Paesi membri dell'Unione europea ed è giustamente stato pensato per consentire il ripopolamento delle specie ittiche. Un sacrificio di un mese per consentire ai cittadini italiani ed europei di mettere in tavola pesce di alta qualità per gli anni a venire. Avremo la lungimiranza di accettarlo? Sì e no. E il perchè lo spiega Coldiretti, favorevole al blocco ma meno sulle modalità: "Il problema è che questa misura ha funzionato solo per quelle specie che hanno il loro picco riproduttivo nel periodo estivo come la triglia, la gallinella e la sogliola - spiega Tonino Giardini, presidente di Impresa Pesca -. Scampi e pesce azzurro, invece, si riproducono in altri periodi dell'anno, per questo sarebbe più utile chiudere le aree a macchia di leopardo, un po' come si fa per la caccia".

Altro tema è: e quali pesci finiranno sulle nostre tavole nelle prossime settimane? La controindicazione del fermo biologico infatti è l'aumento dell'import dall'estero, che tutti i rischi che ne conseguono: già nel 2015 l'Italia ha importato 769 milioni di chili, dei quali il 40% proveniente da Paesi extracomunitari. Senza contare che, nel Mediterraneo, mentre le flotte italiane si fermano, quelle egiziane, libiche, turche e tunisine continuano a lavorare a pieno regime, erodendo quote di mercato.

La truffa nei ristoranti e al supermercato è dunque dietro l'angolo. Dal pangasio del Mekong venduto come cernia al filetto di brosme spacciato per baccalà. Dall'halibut e la lenguata senegalese commercializzati come sogliola al polpo del Vietnam prezzato come nostrano. Dallo squalo smeriglio venduto come pesce spada, al pesce ghiaccio spacciato per bianchetto. Dal pagro servito come dentice rosa alle vongole turche e i gamberetti cinesi e argentini. O, peggio, del Vietnam, dove è permesso il trattamento antibiotico rigorosamente vietato in Europa. E se mercati e pescherie hanno l'obbligo di rendere conoscibile la provenienza dei prodotti, lo stesso vincolo non vale per i ristoranti.
 di FIRSTonline

8/24/2016

Le Figaro: Come l’Europa ha consentito l’impoverimento della sua classe media


Di Véronique Nguyen
Un coraggioso pezzo su "Le Figaro" denuncia la sconsiderata strategia dell'Unione Europea. La totale devozione al libero scambio della UE ha provocato solamente un drammatico impoverimento della sua classe media, non a beneficio delle popolazioni più povere dei paesi emergenti, ma delle proprie e altrui élite. L'autrice non rivela alcun concetto rivoluzionario, ma è apprezzabile il fatto che un media "mainstream" si sbilanci in una forte critica alle disastrose politiche neoliberiste europee.


L'impoverimento della classe media, il declassamento della sua fascia inferiore, la precarietà e l'insicurezza sociale, la polarizzazione della società con l'aumento della disuguaglianza sono fatti accertati in tutti i paesi occidentali (vedere Cahiers Français, gennaio 2014). Tra il 1980 e il 2010, gli inglesi hanno visto il numero di famiglie povere aumentare del 60%, il numero di quelle ricche aumentare del 33%, mentre il numero di nuclei familiari con reddito medio è diminuito del 27% (The Guardian, 7 marzo 2015).
In trent'anni, l'Unione Europea ha deliberatamente affondato il suo modello sociale, senza avere la soddisfazione di contribuire alla riduzione delle disuguaglianze del pianeta. Il coefficiente di Gini, che misura la disuguaglianza nel mondo su una scala da 0 a 1, è rimasto fermo ad un elevato livello di 0,7, e questo nonostante il continuo aumento della ricchezza prodotta. Tra il 1988 e il 2008, la metà della popolazione del mondo ha visto il suo reddito medio aumentare (tra + 2 e + 3% all'anno), ma è una minoranza di privilegiati che ha attirato la maggior parte dei benefici della crescita (Banca mondiale, novembre 2012). In altre parole, il sacrificio della classe media europea e nord americana non è servito a creare una gigantesca classe media globale.
Imponendo il libero scambio, espandendo la concorrenza in tutte le attività, rifiutando di proteggere le sue industrie, anche contro le pratiche più sleali, come abbiamo dimostrato nel caso emblematico dei televisori (vedere Le Figaro del 3 febbraio 2016), l'Europa ha orchestrato un'incredibile trasferimento di ricchezza della metà della sua popolazione a beneficio del 15% più ricco della popolazione dei paesi emergenti. E ' stato illusorio credere che i benefici della crescita si sarebbero diffusi a tutti gli strati sociali di questi paesi. Le élite di questi nuovi paesi ricchi non avevano interesse a lasciare che aumentassero gli stipendi dei loro connazionali, se volevano conservare il loro vantaggio di costo nella competizione globale.
Per le imprese europee che dovevano affrontare questa super-concorrenza, vi erano due alternative a disposizione, per non essere spazzati via dai loro concorrenti a basso costo. Sviluppare un vantaggio di costo che permettesse loro di resistere all'offensiva sui prezzi, oppure sviluppare la loro capacità di giustificare un sovrapprezzo per il loro marchio, la loro qualità o la loro innovazione. Nella corsa all'abbassamento dei prezzi, le imprese occidentali partivano con un grave handicap, commisurato al costo dei loro dipendenti, alla tassazione e ai vincoli ambientali. Quindi era molto difficile attuare le strategie di leadership di costo, salvo de-localizzare la loro produzione…
Rimane quindi la via della differenziazione, per prodotti o servizi che non sono diventati "accessori". Alcune aziende, soprattutto nel nord Europa, sono riuscite così a passare i loro maggiori costi ai propri clienti, come nel caso delle macchine utensili tedesche. In fin dei conti, i settori che portano occupazione in Europa oggi rientrano in due categorie: le attività che non possono essere de-localizzate (quasi tutti i servizi, ma anche l'edilizia) e quelle che sono riuscite a sfuggire alla guerra dei prezzi grazie alla loro differenziazione.
Alcuni paesi europei, primo tra tutti la Germania, sono chiaramente riusciti a differenziare e hanno mantenuto la quota dell'industria rispetto al PIL ad oltre il 30% (a differenza della Francia o del Regno Unito). Per gli altri, la globalizzazione si è tradotta in deindustrializzazione e impoverimento. I problemi della borghesia europea non si limitano alla distruzione di posti di lavoro industriali, al lavoro extra che deve essere fornito per "mantenere il proprio posto di lavoro", al sotto-lavoro forzato, o alla pressione sui salari, purtroppo. Essi sono aggravati dalle politiche monetarie di bassi tassi di interesse che ha fatto impennare i prezzi delle abitazioni fin dall'inizio degli anni 2000.
Per combattere i danni che la politica della concorrenza aveva volontariamente causato (deindustrializzazione e minori profitti per tutte le aziende che non hanno un vantaggio competitivo o una rendita di posizione), la Banca Centrale Europea ha messo in atto politiche di sostegno alle imprese, abbassando i tassi di interesse, fino a portarli in territorio negativo. Come se il capo Sioux, dopo che i suoi coraggiosi arcieri erano stati decimati dall'artiglieria americana, avesse offerto ai superstiti legno in abbondanza per rimpolpare i loro stock di frecce e andare in battaglia.
Non siamo in "Avatar". Queste misure non ottengono, com'era prevedibile, il loro scopo originale, che era il finanziamento degli investimenti produttivi (divenuto troppo rischioso o non sufficientemente redditizio), ma alimentano diverse bolle, tra cui la bolla immobiliare. Conseguenza: tranne che per i vincitori della globalizzazione, le classi medie trovano non solo sempre più difficile trovare un lavoro correttamente remunerato, ma fanno sempre più fatica a trovare alloggio. Non deve quindi sorprendere che esprimano la loro rabbia e la loro volontà di interrompere il processo in atto con voti di protesta, che lasciano interdette le élite.

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